Riferimenti normativi:

- Legge 68/99 

- Art. 14, D.Lgs 276/03 

- Convenzione Quadro della Provincia di competenza e Delibera di Giunta regionale di approvazione   

- Circolare 41/2000 del Ministero del Lavoro

Cosa è la convenzione ex art. 14, D.Lgs 276/03 

La convenzione ex art. 14 è uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà1 di integrazione nei cicli lavorativi ordinari. In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile. 

Come? 

Semplicemente stipulando con la Provincia di riferimento ed una cooperativa sociale di tipo B (o consorzio di cooperative) del territorio un accordo in base al quale: 

• l’azienda assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12 mesi e non già affidata alla cooperativa nei 12 mesi precedenti. 

• la cooperativa, oltre a svolgere per conto dell’azienda il lavoro pattuito nel contratto di affidamento della commessa, procede all’assunzione di una o più persone disabili a copertura di altrettante scoperture dell’azienda con un contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi. In alternativa la cooperativa può ampliare o prorogare il contratto già in essere di lavoratori disabili già in forza alla cooperativa in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. Perché la copertura sia piena, l’assunzione deve comunque essere pari ad almeno 21 ore settimanali.  Se il monte ore è inferiore l’assunzione copre solo mezza scopertura. Nel caso in cui il progetto di inserimento si interrompa, la cooperativa ha facoltà di sostituire il lavoratore disabile con un altro in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. 

• il lavoratore, o i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa vengono computati nella quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione.

Vantaggi per l’azienda 

Possibilità di adempiere ad una parte dei propri obblighi rispetto alle scoperture senza assunzione diretta dei lavoratori disabili, ma conferendo commesse di lavoro alle cooperative B 

Possibilità di assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro

Possibilità di adempiere alla totalità dell’obbligo per le aziende appartenenti alla fascia 15-35

Possibilità di ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione ex L. 68/99

Opportunità di sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio.

Come stipulare una convenzione art. 14: procedure, documenti necessari e tempistica 

L’azienda e la cooperativa che intendono stipulare la convenzione devono presentare all’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di riferimento: 

Servono le copie originali del modello di convenzione firmate da entrambi i contraenti e il modello per la presentazione delle candidature del/dei lavoratore/i con le mansioni assegnate a ciascuno; 

Serve inoltre l’attestazione di adesione dell’azienda ad una delle associazioni datoriali che hanno sottoscritto la Convenzione Quadro art. 14 della Provincia e copia dello statuto della cooperativa sociale e dichiarazione sostitutiva di iscrizione all’albo delle cooperative sociali e all’albo regionale ex L.R. 21/03.

 Entro 30 giorni dalla presentazione la Provincia comunica l’accoglimento o meno della richiesta di stipula, indicando le eventuali motivazioni di rifiuto e/o richiedendo integrazioni della documentazione fornita. Se la richiesta di stipula viene accolta, l’azienda e la cooperativa dovranno consegnare, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, il contratto di affidamento della commessa di lavoro da parte dell’azienda alla cooperativa. Il contratto deve contenere i riferimenti a: 

1) durata della commessa (non inferiore a 12 mesi) e le fasi dello svolgimento della stessa 

2) modalità ed entità delle fatturazioni • tempi massimi di pagamento 

3) valori numerici assoluti utili per la determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture (VUC, CP, CL).

Requisiti richiesti alle aziende che intendono stipulare una convenzione art. 14 

Un’azienda puo richiedere la stipula di una convenzione art. 14 se ha adempiuto agli obblighi occupazionali che non vengono coperti mediante la stipula della convenzione ex art. 14, D.Lgs 276/03 e essere aderente ad una delle Associazioni datoriali firmatarie dell’accordo quadro che norma le convenzioni ex art. 14.

Indicativamente la  Convenzione Quadro individua tali lavoratori nelle seguenti tipologie di persone: 

- disabili psico-intellettivi e disabili con invalidità fisica e/o sensoriale superiore all’79% -

- disabili con invalidità fisica e/o sensoriale compresa tra il 67% ed il 79% - 

- sordomuti - non vedenti - disabili ultra quarantacinquenni - 

- disabili disoccupati da più di 24 mesi - 

- disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato Tecnico Provinciale

Per informazioni e preventivi su Progetti di implementazione Art. 14

Cooperativa Sociale dal 2018.